- richiamato l’art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, ha emanato l’ avviso in previsione di possibili nevicate o gelate;
- richiamata la pubblicazione apparsa sul FU di venerdì 8 novembre 2013;
r i s o l v e :
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.